La missione di ENGERA inizia nel 2005, quando un gruppo di volontari medici toscani decise di portare assistenza medica e formazione in alcuni orfanotrofi in Addis Abeba. Successivamente, a partire dal 2007, Engera ha deciso di spostare il proprio sostegno nella regione del Gurage, supportando la popolazione locale e la società civile attraverso l’implementazione di progetti e la collaborazione con partner locali, italiani ed internazionali per promuovere e migliorare la salute materno-infantile.
Crediamo che una buona salute e assistenza sanitaria siano la chiave per una società fiorente. Crediamo che ogni attività debba essere basata sulla stretta collaborazione con il popolo Etiope e il nostro obiettivo è quello di sviluppare le capacità e le conoscenze delle persone, per contribuire ad una popolazione più sana, supportata da un’assistenza sanitaria di alta qualità a cui si possa accedere equamente.
, ma svolge anche attività diretta sul campo. Tutti i cooperatori e volontari che operano localmente sono volontari e viaggiano a proprie spese. Engera ha una struttura molto snella che permette di concentrare le donazioni direttamente sui progetti.
Il nome Engera si riferisce al pane etiope, prodotto dalla farina di teff, un cereale originario degli altopiani etiopi, considerato un alimento d’angolo in Etiopia.
Engera migliora la salute di donne e bambini nella regione di Gurage in Etiopia, lavorando al fianco della comunità per migliorare la salute e prevenire e curare le malattie.
L’associazione lavora a stretto contatto con la Chiesa Cattolica Etiope (Eparchia di Endbir), ma supporta tutti i pazienti di ogni tipo di estrazione etnica e religiosa.
La gestione di ogni struttura sanitaria è affidata a suore religiose che lavorando senza sosta, strutturano il personale locale, sostengono le persone bisognose e producono risultati incredibili.
Engera e’ anche presente tramite societa affiliate in USA e UK
Lydia Pistis
Lydia ha cominciato la sua collaborazione con Engera nel maggio 2022. Precedentemente ha lavorato presso la SOAS University di Londra, dove è stata Philanthropy Manager e ha lavorato per nove anni. Ha una vasta esperienza di lavoro nel settore delle charities e dell’istruzione, inclusa la raccolta di fondi. Presso la SOAS, è stata anche responsabile per la raccolta fondi relativa ai progetti legati all’Africa, come il finanziamento delle borse di studio per studenti africani.
Lydia è appassionata dalla filantropia nella trasformazione delle vite e dell’emancipazione delle donne.
Filippo Bianco
Filippo e’ stato per la prima volta in Etiopia nel 2011 e da allora collabora con Engera. Con se porta una grande passione, un profondo amore per l’Africa ed esperienza internazionale.
Professionalmente Filippo è un Managing Director per UBS Investment Bank con responsabilità in tutta Europa. Ha conseguito 4 lauree in Economia e Business Administration e parla correntemente 5 lingue. Filippo ha vissuto in Europa e negli Stati Uniti, ed ha anche viaggiato in più di 90 paesi. È sposato con 3 figli
Massimo Zecchi
Silvia Fontanazza
Elio Filidei
Michela Cialdella
Repertorio n° 709 Raccolta n° 617 ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE REPUBBLICA ITALIANA
Art. 1 – Denominazione E’ costituita un’associazione avente il carattere di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata “ENGERA – AFRICA CARING PEOPLE – ONLUS”.
Art. 2 – Sede L’associazione ha sede in Scandicci (FI), via di Scandicci Alto n.33 e potrà istituire, in base alle norme di legge, di sedi secondarie sia in Italia che all’estero.
Art. 3 – Durata La durata dell’associazione è fissata al 31 dicembre 2030. Essa potrà, tuttavia, essere tacitamente prorogata, di quinquennio in quinquennio.
Art. 4 – Scopo e attività L’associazione si prefigge lo scopo di assistere sotto il profilo medico, sanitario, sociale, ed umanitario, tutte quelle realtà internazionali e/o nazionali, che per condizioni economiche o di disagio sociale, rendono necessario un intervento di sostegno.
L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nei seguenti settori:
Art. 5 – Patrimonio ed entrate dell’associazioneIl patrimonio dell’associazione è costituito da:
Art. 6 – Soci: criteri di ammissione e di esclusione Sono soci dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell’associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.
Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’associazione.
L’ammissione a socio è gratuita, è fatto obbligo tuttavia all’atto dell’associazione, di comunicare un recapito fax e/o di posta elettronica a cui verranno indirizzate le comunicazioni di convocazione dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo. E’ fatto altresì obbligo all’associato di comunicare ogni variazione apportata a detti recapiti. In assenza di tale comunicazione, le convocazioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo di cui ai successivi articoli 8 e 9, si intendono validamente espletate laddove esse siano indirizzate ai recapiti comunicati originariamente, ancorché il Socio non ne abbia avuto conoscenza. E’ tuttavia facoltà del Consiglio Direttivo, in deroga a quanto sopra, ammettere soci che per specifiche situazioni o condizioni, non possano comunicare all’atto dell’associazione i suddetti recapiti.
L’ammissione all’associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.
La partecipazione all’associazione non è trasferibile, neppure per successione.
La qualità di associato risulta da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo e si perde per morte, recesso ed esclusione.
L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo quando il comportamento del socio rechi pregiudizio diretto all’associazione, oppure violi in maniera manifesta le norme di legge, quelle statutarie e regolamentari.
Il recesso dell’associato è sempre consentito, purché la dichiarazione di recesso sia comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno sei due mesi rispetto alla scadenza annuale.
I soci recedenti od esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Art. 7 – Organi dell’associazioneSono organi dell’associazione:
Art. 8 – Assemblea L’assemblea è costituita da tutti i soci ed è ordinaria e straordinaria.
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e ad essa compete:
L’assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.
L’assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sarà presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, nell’ordine, dal Vice Presidente o da persona eletta fra i presenti.
Essa è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, da trasmettere prioritariamente per posta elettronica, fax o nei casi di ammissione in deroga e quindi senza i suddetti recapiti, per posta ordinaria, a tutti i soci, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
Nell’avviso di convocazione, oltre agli argomenti all’ordine del giorno, vanno indicati la data, il luogo e l’ora in cui si terrà l’assemblea in prima convocazione ed eventualmente quella in seconda convocazione, che però non può tenersi nello stesso giorno.
L’assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due terzi degli associati.
Ogni associato maggiore d’età ha diritto ad un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta.
Dallo stesso delegato non possono essere rappresentati più di cinque soci.
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l’intervento di almeno la metà dei soci iscritti.
In seconda convocazione l’assemblea sia ordinaria che straordinaria si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Le delibere dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima e seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Nel calcolo della maggioranza non vengono inclusi gli astenuti.
Per deliberare lo scioglimento anticipato dell’associazione e per stabilire la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti.
Del dibattito e delle deliberazioni dell’assemblea viene redatto il verbale che verrà sottoscritto dal Presidente.
Le deliberazioni dell’assemblea prese in conformità al disposto del presente statuto nonché delle leggi in materia, sono vincolanti per tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Art. 9 – Consiglio Direttivo L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da cinque a quindici, secondo quanto stabilirà l’assemblea ordinaria al momento in cui è chiamata a nominare i consiglieri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere che nell’ordine risulta: avere una maggiore presenza nel Consiglio Direttivo stesso; essere associato da più tempo; essere più anziano d’età.
Esso è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica.
La convocazione avverrà con lettera raccomandata, a mano o a mezzo fax, da inviarsi almeno cinque giorni prima dell’adunanza, a ciascun consigliere.
L’avviso di convocazione conterrà l’ordine del giorno. In mancanza delle predette formalità, il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i Consiglieri.
In ogni caso, il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Del dibattito e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto il verbale che verrà sottoscritto dal Presidente.
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente.
In particolare al Consiglio Direttivo spetta:
Art. 10 – Presidente, Vice Presidente e Segretario Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente, un Vice Presidente e un Segretario a cui sono attribuite funzioni di Tesoriere.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.
Tali facoltà spettano anche al Vice Presidente ed al Segretario, quest’ultimo nella sua funzione di Tesoriere, svolge tali operazioni di in via ordinaria, egli custodisce somme e valori dell’associazione ed esegue ogni operazione ordinaria di cassa, tenendo aggiornata la contabilità.
In generale, il Presidente ed il Vice Presidente adempiono alle funzioni demandate loro dalla legge e/o dallo Statuto, compiendo tutte quelle operazioni che saranno necessarie a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo; mentre il Segretario svolge tutte quelle operazioni necessarie all’espletamento delle funzioni di Tesoriere.
Art. 11 – Esercizi sociali e bilancio Gli esercizi dell’associazione si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del bilancio accompagnato da una relazione sulla gestione e sullo svolgimento dell’attività associativa, da sottoporsi all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale.
Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
È fatto divieto all’associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 12 – Scioglimento e liquidazione L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione provvede a nominare uno o più liquidatori determinando i loro poteri.
I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.
Art. 13 – Collegio dei Revisori Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall’Assemblea, la quale designa anche il Presidente.
Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell’associazione e ne riferisce all’assemblea.
I Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Art. 14 – Gratuità delle cariche Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio.
Art. 15 – Norme applicabili Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
Siamo un’associazione no-profit fondata e costituita da medici, infermieri e Volontari che a titolo personale si sono impegnati e si impegnano nell’ambito dell’assistenza socio-sanitaria in Etiopia.